Le regole del transfer pricing assieme all’obbligo della gestione di documentazione sul metodo applicato al transfer pricing riguarderanno anche le persone dipendenti nostrane (finora riguardavano solo le persone dipendenti estere).
Vengono modificate le regole che portano all’asimmetria tra l’inclusione dei ricavi da parte del creditore e costi da parte del debitore nella base imponibile legati alla previa accettazione del loro pagamento oppure il loro pagamento. Allo stesso momento viene ampliata la gamma delle spese che verranno valutate come deducibili dalle tasse solo una volta pagate.
Ripetutamente entrano in vigore cosiddette regole di bassa capitalizzazione. L’ammontare degli interessi pagati dai crediti, prestiti comprese le spese (costi) relativi ai crediti e prestiti ricevuti da parte della persona dipendente che superano il 25 % del indicatore EBITDA (MOL italiano), non verrà riconosciuto come deducibile dalle tasse.
L’ammontare del prezzo residuo della tipologia selezionata delle immobilizzazioni al momento della loro vendita (ad esempio delle automobili, edifici oppure costruzioni) verrà incluso nella base imponibile al massimo entro l’ammontare dei ricavi dalla vendita in questione.